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L'ALBO PRETORIO e L'ALBO PRETORIO INFORMATICO
La pubblicazione all'albo pretorio di un Ente locale constituisce una forma di conoscenza legale dell'attività amministrativa, necessaria e rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente coinvolti negli atti, ma che vantano diritti o interessi legittimi da tutelare. Va a soddisfare anche il principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
L'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge. Vengono, altresì, pubblicate le determinazioni dirigenziali (in elenco come da regolamento comunale), le ordinanze, i bandi di concorso, gli avvisi o atti provenienti da altri Enti che richiedono la specifica pubblicazione per favorire la diffusione della conoscenza degli stessi alla popolazione.
L'art. 32 comma 1 Legge n.
Con l'art. 3 "decreto milleproroghe anno 2009" questo obbligo è stato posticipato di n. 6 mesi. Questo significa che dal 01/01/2010, ancora per sei mesi, l'effetto di pubblicità legale è garantito dalla pubblicazione degli atti in forma cartacea. Non cessa, però, l'obbligo di predisporre l'albo pretorio informatico. Quello che viene prorogato è solo il termine a partire dal quale la pubblicazione di atti cartacei non avrà alcun valore di legge.
Il testo definitivo dell'art. 32 "decreto Milleproroghe anno 2009", convertito con Legge n.
Albo pretorio informatico significa dare un'ampia possibilità ai cittadini di accedere e valutare l'attività che le Pubbliche Amministrazioni svolgono.



















