Accesso ai servizi

COME FARE PER

Richiesta accesso atti amministrativi

Descrizione:
Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.

Come Fare:
Il diritto di accesso formale può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese.....) che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia (non sono ammesse, ad esempio, richieste di visione per mera curiosità o generiche).
Sulla domanda deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda. La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:
Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi o in qualità di legale rappresentante, si precisa che le eventuali deleghe di rappresentanza possono essere prodotte anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Informazioni specifiche:
ACCESSO CIVICO

Riferimenti normativi: Art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016

• Accesso civico semplice: prevede il diritto di chiunque di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni o dati nei casi in cui la pubblicazione, obbligatoria per legge, risulti omessa.
La richiesta di accesso civico semplice non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della corruzione e trasparenza dell’Amministrazione, Dott.ssa Susanna Vuillermoz.
Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L’istanza può essere presentata al Comune per via telematica secondo le modalità Codice dell’Amministrazione Digitale, oppure a mezzo posta o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.
L’Amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione l’istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

• Accesso civico generalizzato: consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis del D.Lgs. 33/2013.
L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata e va presentata al Responsabile dell’Area comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.


ACCESSO DOCUMENTALE

Riferimenti normativi: artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990
Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 28/1997

L’accesso documentale consente a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dal Comune purché abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso. 
La richiesta deve essere motivata e va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento la quale decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricordi) trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Riferimenti Normativi:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Riferimenti Normativi Locali:
Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 28/1997

Documenti allegati:
File wordRICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (25 KB)

File wordRICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (23 KB)

File wordRICHIESTA ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (24,5 KB)

File pdfREGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE E GENERALIZZATO” (212,73 KB)