A partire dal 15 novembre 2021, tutti i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma.
Sarà possibile scaricare sia i propri certificati personali sia quelli di un componente della propria famiglia.
Per farlo sarà necessario accedere al portale http://www.anpr.interno.it/ con la propria identità digitale, ovvero tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o CNS (Tessera sanitaria elettronica).
Dopo aver effettuato l'accesso sarà possibile scaricare i propri certificati e, se la richiesta è per un familiare, sarà visibile l'elenco dei componenti della propria famiglia per i quali è possibile scaricare i documenti.
Nello specifico, dal 15 novembre potranno essere scaricati online i seguenti certificati:
- Anagrafico di nascita
- Anagrafico di matrimonio
- di Cittadinanza
- di Esistenza in vita
- di Residenza
- di Residenza AIRE
- di Stato civile
- di Stato di famiglia
- di Stato di famiglia e di stato civile
- di Residenza in convivenza
- di Stato di famiglia AIRE
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela
- di Stato Libero
- Anagrafico di Unione Civile
- di Contratto di Convivenza
AUTOCERTIFICAZIONE VERSO I PRIVATI
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione.
L’art.30 bis recita: “(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione).
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportatele seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
- b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “,previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse».
Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli della L 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente :
Art.2
- Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché’ ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.
Art. 71 comma 4
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Pertanto da oggi i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro.