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ASSEGNO DI MATERNITÀ

L’assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito per aiutare le madri che non hanno la copertura previdenziale per affrontare l’evento di una nascita.
Viene concesso alla madre cittadina italiana o comunitaria residente e a partire dal 1° luglio 2000 alle donne cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (art.9, D.Lgs n. 286/1998).
Può essere richiesto dalla madre al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). 

La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

Il nucleo familiare del richiedente non deve disporre di risorse economiche superiori ad una soglia ISEE stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il requisito della situazione economica dell’intero nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda.

Collegamenti:
I.N.P.S.
IMPORTI ISEE PER ASSEGNO MATERNITA'
GAZZETTA UFFICIALE

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