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Atti di riconoscimento

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Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.

Come fare

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Per il figlio nato da genitori coniugati tra loro la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Per il figlio nato da genitori non coniugati la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Cosa serve

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)
4) Per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità: Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore)

Cosa si ottiene

Atti di nascita

Tempi e scadenze

Il riconoscimento di figlio può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.

Quanto costa

Gratuito

€ 0,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

/

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 27/03/2024


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