L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.
L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “Legge 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione.
L’art.30 bis recita: “(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione).
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportatele seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
- b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “,previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse».
Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli della L 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente :
Art.2
- Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché’ ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.
Art. 71 comma 4
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Pertanto da oggi i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro.
Possono avvalersi dell'autocertificazione:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici).
Le dichiarazioni vanno presentate, in carta semplice, generando l'autocertificazione desiderata dalla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, dallo sportello online del comune oppure compilando i moduli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera.
L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.
Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
L'autocertificazione può essere presentata:
1) di persona;
2) per lettera, fax, mail, PEC allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
3) se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Possono avvalersi dell'autocertificazione:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici).
Le dichiarazioni vanno presentate, in carta semplice, generando l'autocertificazione desiderata dalla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, dallo sportello online del comune oppure compilando i moduli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera.