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Certificati anagrafici

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Con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” , che ha introdotto una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione, sia le Pubbliche Amministrazioni che i privati sono obbligati ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.

Sito ANPR

A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” , che ha introdotto una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione, sia le Pubbliche Amministrazioni che i privati sono obbligati ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.

Come fare

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “Legge 11 settembre 2020, n. 120”, (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituibili con l'autocertificazione e le dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi che con i privati.

Le amministrazioni pubbliche, i gestori di pubblici servizi e i privati sono tenuti quindi ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati. Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.

E' ammesso il rilascio di certificati a soggetti privati rivolti alla Pubblica Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

Certificati diretti in Paesi esteri;
Certificati diretti ad uffici giudiziari nell'ambito della loro attività giurisdizionale;
Certificato da produrre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa.

Altri certificati rilasciati dall'ufficio anagrafe
L'art.33 del d.P.R. n.223/1989, prevede che l'ufficiale di anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, oltre che ai certificati di anagrafe e stato di famiglia, anche ogni altra informazione contenuta nell'ANPR.

Pertanto l'ufficio anagrafe, rilascia i seguenti certificati ANPR:

certificato anagrafico di nascita
certificato anagrafico di morte
certificato anagrafico di matrimonio
certificato di cancellazione anagrafica
certificato di cittadinanza
certificato storico di cittadinanza (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)
certificato di esistenza in vita
certificato di residenza
certificato di residenza AIRE
certificato di stato civile
certificato di stato di famiglia
certificato di stato di famiglia e di stato civile
certificato di residenza in convivenza
certificato di stato di famiglia AIRE
certificato di stato di famgilia con rapporti di parentela
certificato di stato libero
certificato anagrafico di unione civile
certificato di contratto di convivenza
certificato storico di residenza alla data (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)

Dati non certificabili
Non costituiscono materia di certificazione (art.35 del d.P.R. n.223/1989) le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti:

la professione, arte o mestiere,
la condizione non professionale,
il titolo di studio,
il domicilio digitale,
la condizione di senza fissa dimora
il titolo di soggiorno.

Tutti i cittadini possono richiedere online, per se stessi o per un componente della propria famiglia anagrafica, un certificato accedendo alla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

Cosa serve

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo (art.1 legge n.642/1972) e/o a diritti di segreteria (tabella D Legge n.604/1962), ad eccezione che norma di legge non ne preveda l’esenzione.

Se il certificato che si richiede è per un uso per la quale la legge ne prevede l’esenzione, sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l’esenzione.Per la certificazione non esente da imposta di bollo il costo del documento è di Euro 16,00 (imposta di bollo).

Tutti i cittadini possono richiedere online, per se stessi o per un componente della propria famiglia anagrafica, un certificato accedendo alla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

Cosa si ottiene

Certificati anagrafici

Tempi e scadenze

I certificati anagrafici hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.

Quanto costa

Marca da bollo

€ 16,00

Accedi al servizio

Sito ANPR

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Richiesta rilascio certificato anagrafico (29,5 KB)
Modulo di richiesta di rilascio di certificato anagrafico

Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 27/03/2024


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